Art. 2

In vigore dal 21 apr 1999
1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all' dalla data della sua entrata in vigore secondo quanto disposto dall'articolo 12 dell'accordo stesso.
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urn:nir:stato:legge:1999-03-29;100#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Georgia sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 15 maggio 1997. — Testo vigente | Portale Normativo