Art. 2

In vigore dal 20 apr 1999
1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all' dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'accordo stesso.
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urn:nir:stato:legge:1999-03-26;94#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'accordo di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Uzbekistan, fatto a Tashkent il 17 settembre 1997. — Testo vigente | Portale Normativo