Art. 4

In vigore dal 17 apr 1999
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 marzo 1999 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Dini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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urn:nir:stato:legge:1999-03-24;92#art-4

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Art. 4 Ratifica ed esecuzione del trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bolivia sull'assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Cochabamba il 15 aprile 1996. — Testo vigente | Portale Normativo