Art. 2

LEGGE 26 febbraio 1999, n. 42

In vigore dal 17 mar 1999
Attività della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie 1. Alla corresponsione delle indennità di missione e al rimborso delle spese sostenute dai membri della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie designati dai Comitati centrali delle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi ai sensi dell'articolo 17, terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, provvedono direttamente le Federazioni predette. Nota all': - Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, reca: "Ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse. Si riporta il testo dell'art. 17, terzo comma: "I sanitari liberi professionisti indicati nel comma precedente sono designati dai Comitati centrali delle rispettive Federazioni nazionali".
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