Art. 2

In vigore dal 12 mar 1999
1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all', a decorrere dalla data della sua entratain vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 dell'accordo stesso.
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urn:nir:stato:legge:1999-02-18;57#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, con allegato, fatto a Roma il 13 novembre 1997. — Testo vigente | Portale Normativo