Capo IV

Art. 5

In vigore dal 1 gen 1999
1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall' della legge 23 agosto 1988, n. 362, come da prospetto allegato. 2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trcnto e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti. 3. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 1999. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 dicembre 1998 SCALFARO D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri CIAMPI, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1998-12-23;449#art-5

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo