Capo IV
Art. 5
In vigore dal 1 gen 1999
1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall' della legge 23 agosto 1988, n. 362, come da prospetto allegato.
2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trcnto e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 1999.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 dicembre 1998
SCALFARO
D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri
CIAMPI, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-12-23;449#art-5