Art. 2

In vigore dal 14 gen 1999
1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'accordo stesso.
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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;479#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa in materia di promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 9 giugno 1997. — Testo vigente | Portale Normativo