Art. 1

In vigore dal 13 gen 1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco in materia di cooperazione turistica, fatto a Roma il 27 febbraio 1997.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1998-12-15;475#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo