Accordo
Art. 30
DENUNCIA
In vigore dal 13 gen 1999
DENUNCIA
1. Il presente Accordo rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare l'Accordo per via diplomatica non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In questo caso, l'Accordo cesserà di avere effetto:
(a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sulle somme realizzate il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia; (b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, sulle imposte rela- tive ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
FATTO a Hanoi, il giorno 26 del mese di novembre dell'anno millenovecentonovantasei, in duplice esemplare, nelle lingue vietnamita, italiana e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede, prevalendo in caso di dubbio il testo inglese.
Per il Governo della Per il Governo della Repubblica
Repubblica italiana Socialista del Vietnam
Parte di provvedimento in formato grafico
Sen. Patrizia Toia
Sottosegretario di Stato agli Sig. Vu Mong Giao Vice
Affari Esteri Ministro delle Finanze
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1998-12-15;474#art-a-30