Accordo

Art. 2

IMPOSTE CONSIDERATE

In vigore dal 13 gen 1999
IMPOSTE CONSIDERATE 1. Il presente Accordo si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica l'Accordo sono in particolare: (a) per quanto concerne il Vietnam: (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; (ii) l'imposta sugli utili; e (iii) l'imposta sulle rimesse degli utili; ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposta vietnamita") b) per quanto concerne l'Italia: (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; (ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; e (iii) l'imposta locale sui redditi; ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). 4. L'Accordo si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma del presente Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si notificheranno le modifiche sostanziali apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;474#art-a-2

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