Art. 3
In vigore dal 12 gen 1999
1. Per l'adempimento degli obblighi previsti dalla convenzione in termini di strutture e di equipaggiamenti idonei a garantire il pronto e rapido dispiegamento in mare di unità disinquinanti, il Ministero dell'ambiente provvede con il sistema di risposta antinquinamento stabilito dall' della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificato dall'articolo 5 della legge 8 ottobre 1997, n. 344.
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