Art. 5
LEGGE 9 dicembre 1998, n. 426
In vigore dal 29 dic 1998
(Disposizioni finannziarie).
1. All'onere derivante dall'attuazione dell', ad eccezione dei commi 17 e 26, pari a lire 27.000 milioni per l'anno 1998, a lire 32.600 milioni per l'anno 1999 ed a lire 178.800 milioni per l'annO 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trienna1e 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell', comma 26, pari a lire 1.800 milioni per ciascuni degli anni 1999 e 2000, dell', pari a lire 8.450 milioni per l'anno 1998, a lire 10.850 milioni per l'annO 1999 e a lire 12.350 milioni a decorrere dall'anno 2000, dell', pari a lire 650 milioni per l'anno 1998, a lire 200 milioni per l'anno 1999 e a lire 15.300 milioni per l'anno 2000, e dell', commi 17 e 18, pari a lire 465 milioni annue a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
3. All'onere derivante dall'attuazione dell', comma 19, pari a lire 5.400 milioni per l'annO 1999 e a lire 10.800 milioni a decorrere dall'annO 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trienna1e 1998-2000, nell'ambito dell'unità Previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando per ciascun accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero dei trasporti e della navigazione la somma di lire 1.800 milioni per l'anno 1999 e di lire 3.600 milioni per l'anno 2000.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficia1e degli atti normatiVi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 9 dicembre 1998
Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio
delle funzioni del Presidente della Repubblica
ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
MANCINO
D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri
RONCHI, Ministro dell'ambiente
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
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