Art. 6

Ridefinizione dei rapporti tra università e Servizio sanitario nazionale.

In vigore dal 22 dic 1998
(Ridefinizione dei rapporti tra università e Servizio sanitario nazionale). 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a ridefinire i rapporti tra Servizio sanitario nazionale e università, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) rafforzare i processi di collaborazione tra università e Servizio sanitario nazionale, anche mediante l'introduzione di nuovi modelli gestionali e funzionali integrati fra regione e università, che prevedano l'istituzione di aziende dotate di autonoma personalità giuridica; b) assicurare, nel quadro della programmazione sanitaria nazionale e regionale, lo svolgimento delle attività assistenziali funzionali alle esigenze della didattica e della ricerca; c) assicurare la coerenza fra l'attività assistenziale e le esigenze della formazione e della ricerca, anche mediante l'organizzazione dipartimentale e le idonee disposizioni in materia di personale. 2. Si applica alla delega di cui al comma 1 il disposto dell', commi 3 e 4, della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 novembre 1998 SCALFARO D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri BINDI, Ministro della sanità Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
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