Art. 2
LEGGE 23 novembre 1998, n. 407
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 23 novembre 1998, n. 407
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La disposizione riconosce un assegno vitalizio non reversibile di 500 mila lire mensili, soggetto a perequazione automatica ed esente da IRPEF, a chi subisce un'invalidità permanente pari ad almeno un quarto della capacità lavorativa per fatti di terrorismo o criminalità organizzata, nonché ai superstiti delle vittime. L'assegno può essere erogato anche in assenza di sentenza qualora le indagini e le informazioni acquisite evidenzino chiaramente i presupposti e il nesso di causalità. In caso di morte dei soggetti beneficiari, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità spettano due annualità di tale trattamento. Inoltre, il trattamento speciale di reversibilità per i superstiti dei caduti è esente da IRPEF e include l'indennità integrativa speciale.
La norma introduce tutele economiche e previdenziali a titolo di indennizzo per sostenere le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e i loro familiari superstiti.
Si applica a coloro che abbiano riportato un'invalidità permanente non inferiore al 25% a causa di azioni terroristiche o di criminalità organizzata, nonché ai loro superstiti e familiari aventi diritto.
Una persona che subisce lesioni permanenti che riducono di un quarto la propria capacità lavorativa a seguito di un attentato terroristico ha diritto a percepire mensilmente l'assegno vitalizio esente da IRPEF, anche prima dell'emissione di una sentenza definitiva se le indagini ne accertano con chiarezza la matrice.
Al pagamento del beneficio delle due annualità di pensione provvedono gli enti previdenziali competenti per la pensione di reversibilità o indiretta.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.