Art. 2

LEGGE 23 novembre 1998, n. 407

In vigore dal 13 lug 2011
1. A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell' della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificati dall', comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonchè ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.993 milioni per l'anno 1998, di lire 2.092 milioni per l'anno 1999, di lire 2.193 milioni per l'anno 2000 e di lire 2.293 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. (2) 1-bis. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 è corrisposto ai soggetti individuati dall', comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, anche in assenza di sentenza, qualora i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza risultando univocamente e concordemente dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite la natura terroristica o eversiva dell'azione, ovvero la sua connotazione di fatto ascrivibile alla criminalità organizzata, nonchè il nesso di causalità tra l'azione stessa e l'evento invalidante o mortale. 2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano superstiti le persone di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall' della legge 4 dicembre 1981, n. 720, secondo l'ordine ivi indicato. 3. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 1, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità secondo le disposizioni del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, sono attribuite due annualità del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni inabili, ai genitori e ai fratelli e sorelle, se conviventi ed a carico. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 11.225 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e di lire 430 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Al pagamento del beneficio provvedono gli enti previdenziali competenti per il pagamento della pensione di reversibilità o indiretta. 4. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 ha natura di indennizzo ed è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). 5. Il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti dei caduti non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF; sul trattamento speciale è corrisposta l'indennità integrativa speciale con decorrenza dalla data di liquidazione del predetto trattamento e senza corresponsione di somme a titolo di rivalutazione o interessi anche se il beneficiario percepisca tale indennità ad altro titolo. Per l'attuazione del presente comma e autorizzata la spesa di lire 1.823 milioni per l'anno 1998, di lire 226 milioni per l'anno 1999, di lire 229 milioni per l'anno 2000 e di lire 232 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. 6. Le pensioni privilegiate dirette di prima categoria erogate ai soggetti di cui all', comma 2, che siano anche titolari dell'assegno di superinvalidità di cui all'articolo 100 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e sucessive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.952 milioni per l'anno 1999 e di lire 122 milioni annue a decorrere dall'anno 2000. (6)
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In sintesi

La disposizione riconosce un assegno vitalizio non reversibile di 500 mila lire mensili, soggetto a perequazione automatica ed esente da IRPEF, a chi subisce un'invalidità permanente pari ad almeno un quarto della capacità lavorativa per fatti di terrorismo o criminalità organizzata, nonché ai superstiti delle vittime. L'assegno può essere erogato anche in assenza di sentenza qualora le indagini e le informazioni acquisite evidenzino chiaramente i presupposti e il nesso di causalità. In caso di morte dei soggetti beneficiari, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità spettano due annualità di tale trattamento. Inoltre, il trattamento speciale di reversibilità per i superstiti dei caduti è esente da IRPEF e include l'indennità integrativa speciale.

Perché esiste questa norma

La norma introduce tutele economiche e previdenziali a titolo di indennizzo per sostenere le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e i loro familiari superstiti.

A chi si applica

Si applica a coloro che abbiano riportato un'invalidità permanente non inferiore al 25% a causa di azioni terroristiche o di criminalità organizzata, nonché ai loro superstiti e familiari aventi diritto.

Esempio pratico

Una persona che subisce lesioni permanenti che riducono di un quarto la propria capacità lavorativa a seguito di un attentato terroristico ha diritto a percepire mensilmente l'assegno vitalizio esente da IRPEF, anche prima dell'emissione di una sentenza definitiva se le indagini ne accertano con chiarezza la matrice.

Adempimenti e conseguenze

Al pagamento del beneficio delle due annualità di pensione provvedono gli enti previdenziali competenti per la pensione di reversibilità o indiretta.

Domande frequenti

L'assegno vitalizio mensile è tassato ai fini IRPEF?No, il testo stabilisce espressamente che l'assegno vitalizio ha natura di indennizzo ed è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
È necessaria una sentenza per ottenere l'assegno vitalizio?No, può essere corrisposto anche in assenza di sentenza se i presupposti, la matrice terroristica o mafiosa dell'azione e il nesso di causalità con le lesioni o la morte risultano con chiara evidenza dalle indagini e dalle informazioni raccolte.
A quanto ammonta l'invalidità minima richiesta per ottenere il beneficio?Per ottenere l'assegno vitalizio è richiesta un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto (25%) della capacità lavorativa.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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