Art. 4
LEGGE 3 agosto 1998, n. 315
In vigore dal 1 set 1998
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 3 agosto 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlinguer, Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
Storico versioni
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