Art. 4

LEGGE 3 agosto 1998, n. 315

In vigore dal 1 set 1998
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 agosto 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Berlinguer, Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
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