Art. 5

LEGGE 3 agosto 1998, n. 302

In vigore dal 8 set 1998
Ricorso al giudice dell'esecuzione nel corso delle operazioni di vendita con incanto di beni immobili 1. Dopo l'articolo 591-bis del codice di procedura civile è inserito il seguente: "Art. 591-ter (Ricorso al giudice dell'esecuzione). - Quando, nel corso delle operazioni di vendita con incanto, insorgono difficoltà, il notaio delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto nonchè avverso gli atti del notaio delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 617".
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