Art. 4

LEGGE 3 agosto 1998, n. 300

In vigore dal 24 apr 1999
1. Al personale utilizzato per la consulenza, l'assistenza e l'addestramento delle forze di polizia albanesi, di cui all' del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1997, n. 437, si applicano, a decorrere dal 17 aprile 1998, il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 140 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.
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