Art. 2
In vigore dal 21 ago 1998
1. Piena ed intera esecuzione è data ai protocolli di cui all' a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto, per il protocollo IV, ai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 5 della convenzione di Ginevra del 10 ottobre 1980 e, per il protocollo II, al paragrafo 1, capoverso b), dell'articolo 8 della stessa convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1998-07-30;290#art-2