Art. 2

In vigore dal 21 ago 1998
1. Piena ed intera esecuzione è data ai protocolli di cui all' a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto, per il protocollo IV, ai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 5 della convenzione di Ginevra del 10 ottobre 1980 e, per il protocollo II, al paragrafo 1, capoverso b), dell'articolo 8 della stessa convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1998-07-30;290#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione del protocollo IV sulle armi laser accecanti, fatto a Vienna il 13 ottobre 1995, e del protocollo II sulla proibizione o restrizione dell'uso delle mine, trappole ed altri ordigni, come emendato a Ginevra il 3 maggio 1996, con dichiarazione finale, entrambi adottati nel corso della conferenza di revisione, quali atti addizionali alla convenzione di Ginevra del 10 ottobre 1980 sulla proibizione o la limitazione di talune armi convenzionali aventi effetti dannosi o indiscriminati. — Testo vigente | Portale Normativo