Art. 4
LEGGE 16 luglio 1998, n. 239
In vigore dal 23 lug 1998
1. L'atto o gli atti di transazione previsti all' scontano l'imposta di registro nella misura fissa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1998-07-16;239#art-4