Art. 5

LEGGE 3 luglio 1998, n. 210

In vigore dal 21 lug 1998
Norme transitorie 1. I concorsi di ricercatore e di professore universitario di ruolo, nonchè le procedure per l'ammissione ai corsi di dottorato, già banditi e non ancora espletati alla data di entrata in vigore della presente legge, verranno portati a termine ai sensi della normativa vigente al momento della pubblicazione del relativo bando di concorso. 2. Per le valutazioni comparative relative a posti di professore ordinario e associato bandite entro il primo biennio dalla scadenza del termine di novanta giorni di cui all'articolo 1, comma 1, le commissioni possono proporre fino a tre idonei.
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