Convenzione
Art. 21
STUDENTI, APPRENDISTI E TIROCINANTI
In vigore dal 7 giu 1998
STUDENTI, APPRENDISTI E TIROCINANTI
1. Le somme che uno studente, un apprendista o un tirocinante il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato per un periodo non superiore a cinque anni al solo scopo di compiervi i suoi studi e di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.
2. I redditi che uno studente, un apprendista o un tirocinante riceve in corrispettivo di un'attività svolta in uno Stato contraente nel quale soggiorna al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale non sono imponibili in detto Stato, per il tempo ragionevolmente necessario per conseguire dette finalità, purchè i redditi stessi non eccedano quanto necessario ai fini del suo mantenimento, della sua istruzione o della sua formazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-05-21;175#art-c-21