Convenzione

Art. 15

LAVORO SUBORDINATO

In vigore dal 7 giu 1998
LAVORO SUBORDINATO 1. Fatte salve le disposizioni degli , i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in detto altro Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato; e b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato. 3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi, aeromobili o veicoli di trasporto stradale impiegati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1998-05-21;175#art-c-15

In sintesi

In via generale, i salari e gli stipendi percepiti da un residente di uno Stato sono tassati solo nel proprio Stato di residenza, a meno che l'attività lavorativa non sia materialmente svolta nell'altro Stato. Se il lavoro è svolto nell'altro Stato, il reddito può essere tassato in quest'ultimo, salvo specifiche eccezioni. L'imposizione resta infatti esclusiva dello Stato di residenza se il soggiorno all'estero non supera i 183 giorni complessivi in un periodo di dodici mesi, il datore di lavoro non risiede nell'altro Stato e il costo non è a carico di una stabile organizzazione o base fissa locale. Infine, le retribuzioni per il lavoro svolto a bordo di navi, aerei o veicoli terrestri in traffico internazionale sono tassate nello Stato in cui ha sede la direzione effettiva dell'impresa.

Perché esiste questa norma

La norma mira a stabilire quale dei due Stati contraenti abbia la potestà di tassare i redditi da lavoro dipendente, evitando che il lavoratore subisca una doppia imposizione fiscale.

A chi si applica

Si applica ai lavoratori dipendenti residenti in Italia o in Albania che percepiscono salari, stipendi o remunerazioni analoghe, inclusi coloro che operano su mezzi di trasporto internazionale.

Esempio pratico

Un lavoratore residente in Italia viene inviato dal suo datore di lavoro italiano a svolgere un'attività temporanea in Albania per 90 giorni nell'arco di dodici mesi. Poiché il soggiorno non supera i 183 giorni, il datore di lavoro non è albanese e il compenso non grava su una sede fissa in Albania, lo stipendio viene tassato esclusivamente in Italia.

Domande frequenti

Dove viene tassato lo stipendio se il lavoro dipendente viene svolto nell'altro Stato per più di 183 giorni?Se l'attività è svolta nell'altro Stato e il soggiorno supera i 183 giorni nel periodo previsto di dodici mesi, le remunerazioni percepite sono imponibili in detto altro Stato.
Quali condizioni devono verificarsi per mantenere la tassazione esclusiva nello Stato di residenza pur lavorando nell'altro Stato?Devono sussistere congiuntamente tre condizioni: permanenza non superiore a 183 giorni in un periodo di dodici mesi, retribuzioni pagate da o per conto di un datore di lavoro non residente nell'altro Stato e costo non sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa presente nell'altro Stato.
Come viene tassato il lavoro subordinato svolto a bordo di mezzi impiegati in traffico internazionale?Le remunerazioni percepite per il lavoro svolto a bordo di navi, aeromobili o veicoli di trasporto stradale in traffico internazionale sono imponibili nello Stato in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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