Art. 15
LAVORO SUBORDINATO
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1998-05-21;175#art-c-15
LAVORO SUBORDINATO
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
urn:nir:stato:legge:1998-05-21;175#art-c-15
In via generale, i salari e gli stipendi percepiti da un residente di uno Stato sono tassati solo nel proprio Stato di residenza, a meno che l'attività lavorativa non sia materialmente svolta nell'altro Stato. Se il lavoro è svolto nell'altro Stato, il reddito può essere tassato in quest'ultimo, salvo specifiche eccezioni. L'imposizione resta infatti esclusiva dello Stato di residenza se il soggiorno all'estero non supera i 183 giorni complessivi in un periodo di dodici mesi, il datore di lavoro non risiede nell'altro Stato e il costo non è a carico di una stabile organizzazione o base fissa locale. Infine, le retribuzioni per il lavoro svolto a bordo di navi, aerei o veicoli terrestri in traffico internazionale sono tassate nello Stato in cui ha sede la direzione effettiva dell'impresa.
La norma mira a stabilire quale dei due Stati contraenti abbia la potestà di tassare i redditi da lavoro dipendente, evitando che il lavoratore subisca una doppia imposizione fiscale.
Si applica ai lavoratori dipendenti residenti in Italia o in Albania che percepiscono salari, stipendi o remunerazioni analoghe, inclusi coloro che operano su mezzi di trasporto internazionale.
Un lavoratore residente in Italia viene inviato dal suo datore di lavoro italiano a svolgere un'attività temporanea in Albania per 90 giorni nell'arco di dodici mesi. Poiché il soggiorno non supera i 183 giorni, il datore di lavoro non è albanese e il compenso non grava su una sede fissa in Albania, lo stipendio viene tassato esclusivamente in Italia.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.