Trattato
Art. 18
In vigore dal 4 giu 1998
Le Parti Contraenti faciliteranno lo sviluppo a diversi livelli delle relazioni tra enti territoriali, fondazioni istituzioni, sindacati, associazioni e cittadini dei due Paesi.
Esse faciliteranno altresì gli scambi giovanili, nonche i gemellaggi e gli scambi tra singole città e regioni dei due Paesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1998-05-21;170#art-t-18