Trattato

Art. 18

In vigore dal 4 giu 1998
Le Parti Contraenti faciliteranno lo sviluppo a diversi livelli delle relazioni tra enti territoriali, fondazioni istituzioni, sindacati, associazioni e cittadini dei due Paesi. Esse faciliteranno altresì gli scambi giovanili, nonche i gemellaggi e gli scambi tra singole città e regioni dei due Paesi.
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urn:nir:stato:legge:1998-05-21;170#art-t-18

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