Art. 2
In vigore dal 4 giu 1998
1. Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all' a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall' del trattato stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1998-05-21;170#art-rd-2