Art. 3

LEGGE 21 maggio 1998, n. 164

In vigore dal 14 giu 1998
1. È istituita, per il solo anno 1998 e nel limite massimo di spesa di lire 50.000 milioni, una misura di accompagnamento sociale in dipendenza delle interruzioni tecniche della pesca, per periodi superiori a trenta giorni consecutivi, disposte dal Ministro per le politiche agricole in attuazione dell' della legge 17 febbraio 1982, n. 41. La misura consiste nella corresponsione del minimo monetario garantito per il personale imbarcato, nel rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per il medesimo personale e in un'indennità all'armatore per l'adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro. 2. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all' della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono disposte le modalità tecniche di attuazione del comma 1. 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 50.000 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni.
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