Titolo I
Art. 7
Oneri relativi a prestazioni e controlli.
In vigore dal 22 mag 1998
1. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguirsi da parte degli uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati, quando ciò non contrasti con la disciplina comunitaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1998-04-24;128#art-7