Titolo II

Art. 33

Imprese finanziarie: criteri di delega.

In vigore dal 22 mag 1998
1. Al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale in tutto il settore dei servizi finanziari, il Governo è delegato a emanare uno o più decreti legislativi per adeguare ai principi e alle prescrizioni della direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio la normativa nazionale delle imprese finanziarie: banche, società di intermediazione mobiliare, organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e imprese di assicurazione. 2. L'attuazione della direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) assicurare che la soggezione delle imprese finanziarie alla normativa nazionale sia collegata all'effettivo svolgimento in Italia dell'attività propria delle imprese medesime. A tal fine, le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione dovranno verificare che la sede legale e la direzione generale delle imprese finanziarie siano situate nel territorio della Repubblica. Le autorità competenti, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, assicurano che non sussistano stretti legami, ai sensi della direttiva 95/26/CE, tra le imprese finanziarie e altre persone fisiche o giuridiche, tali da ostacolare l'effettivo esercizio della vigilanza; b) ferma restando la garanzia della riservatezza delle informazioni nei settori interessati dalla direttiva da attuare, consentire scambi di informazioni tra le autorità competenti al controllo delle imprese finanziarie e le altre autorità od organismi, anche monetari o di compensazione, gli organi delle proce- dure concorsuali, i soggetti abilitati a svolgere un'attività di controllo legale dei conti presso imprese finanziarie o gli altri soggetti anche non appartenenti alle pubbliche amministrazioni previsti dalla direttiva alle condizioni ivi indicate. Le informazioni trasmesse o scambiate dovranno, comunque, essere preordinate esclusivamente all'esercizio delle funzioni di vigilanza; c) prevedere che i soggetti abilitati a svolgere un'attività di controllo legale dei conti presso una impresa finanziaria o qualsiasi altro incarico ufficiale presso la stessa o presso una impresa legata a questa da stretti legami, secondo i criteri stabiliti dalla direttiva, abbiano l'obbligo di comunicare alle autorità di vigilanza competenti fatti rilevanti, di cui essi siano venuti a conoscenza nell'esercizio dell'incarico, che possano costituire violazione di norme legislative o regolamentari, pregiudicare la continuità dell'impresa, comportare il rifiuto della certificazione o l'emissione di riserve.
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urn:nir:stato:legge:1998-04-24;128#art-33

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