Accordo›Titolo II
Art. 4
In vigore dal 16 mag 1998
Le Parti avviano un regolare dialogo politico, che intendono sviluppare e intensificare per accompagnare e consolidare il riavvicinamento tra la Comunità e la Repubblica di Uzbekistan, sostenere i mutamenti politici ed economici in corso in questo paese e contribuire ad instaurare nuove forme di cooperazione. Detto dialogo politico:
- rafforzerà i vincoli della Repubblica di Uzbekistan con la Comunità e i suoi Stati membri, e quindi con l'intera comunità degli Stati democratici. La convergenza economica raggiunta grazie al presente accordo consentirà di intensificare le relazioni politiche;
- condurrà ad una progressiva convergenza delle disposizioni sulle questioni internazionali di reciproco interesse, aumentando così la sicurezza e la stabilità nella regione;
- impegnerà le Parti a collaborare nelle materie attinenti al rispetto dei principi democratici, al rispetto e alla promozione dei diritti dell'uomo, in particolare delle minoranze, e a consultarsi, all'occorrenza, sulle relative questioni.
Il dialogo può svolgersi a livello regionale.
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Prourn:nir:stato:legge:1998-04-23;149#art-a-4