AccordoTitolo XI

Art. 102

In vigore dal 16 mag 1998
Qualora, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di alcune sue parti siano applicate mediante un accordo interinale tra la Comunità e la Repubblica di Uzbekistan le Parti convengono che, nel caso specifico, per "data di entrata in vigore dell'accordo" si intende la data di entrata in vigore dell'accordo interinale. Fatto a Firenze, addì ventuno giugno millenovecentonovantasei.
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urn:nir:stato:legge:1998-04-23;149#art-a-102

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