Art. 2

In vigore dal 9 mag 1998
1. Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note di cui all' a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dalle note stesse.
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urn:nir:stato:legge:1998-04-23;132#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dello scambio di note relativo al rinnovo dell'accordo per la partecipazione italiana alla Forza multinazionale ed osservatori (FMO), effettuato a Roma il 16 dicembre 1996 e il 21 marzo 1997. — Testo vigente | Portale Normativo