Accordo
Art. 2
Definizioni Ai fini del presente Accordo:
In vigore dal 30 apr 1998
Definizioni
Ai fini del presente Accordo:
1. Per "legni tropicali" s'intende il legno tropicale non conifero ad uso industriale (legname da costruzione) che cresce o che è prodotto nei paesi situati tra il tropico del Cancro ed il tropico del Capricorno. Questa espressione si applica ai fusti abbattuti (con corteccia), alle segature, impiallacciature e compensati. I compensati che si compongono in parte di conifere di origine tropicale sono inclusi nella presente definizione;
2. Per "trasformazione più avanzata" s'intende la trasformazione dei fusti abbattuti (con corteccia) in prodotti primari di legname da costruzione ed in prodotti semi-finiti e finiti composti interamente o quasi da legni tropicali;
3. Per "membro" s'intende un governo o una organizzazione intergovernativa di cui all', che ha accettato di far parte del presente Accordo a prescindere che questo sia in vigore a titolo provvisorio o a titolo definitivo;
4. Per "membro produttore" s'intente ogni paese dotato di risorse forestali tropicali e/o esportatore netto di legni tropicali in termini di volume, menzionato all'annesso A e che diviene parte del presente Accordo, oppure ogni paese non menzionato all'annesso A, dotato di risorse forestali tropicali e/o esportatore netto di legni tropicali in termini di volume, che diviene parte dell'Accordo e che il Consiglio, con il consenso di detto paese, dichiara membro produttore;
5. Per "membro consumatore" s'intende ogni paese menzionato all'annesso B che diviene parte del presente Accordo oppure ogni paese non menzionato all'annesso B che diviene parte dell'Accordo e che il Consiglio, con il consenso di detto paese, dichiara membro consumatore;
6. Per "Organizzazione" s'intende l'organizzazione internazionale dei legni tropicali istituita secondo l';
7. Per "Consiglio" s'intende il Consiglio internazionale dei legni tropicali istituito secondo l';
8. Per "voto speciale" s'intende un voto che richiede almeno i due terzi dei voti espressi dai membri produttori presenti e votanti, e 60% almeno dei voti espressi dai membri consumatori presenti e votanti, calcolati separatamente, a condizione che tali voti siano espressi da almeno la metà dei membri produttori presenti e votanti e da almeno la metà dei membri consumatori presenti e votanti;
9. Per "voto a maggioranza semplice ripartita" s'intende un voto che richiede più della metà dei voti espressi dai membri produttori presenti e votanti e più della metà dei voti espressi dai membri consumatori presenti e votanti, calcolati separatamente;
10. Per "esercizio" s'intende il periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre incluso;
11. Per "monete liberamente utilizzabili" s'intende il marco tedesco, il dollaro degli Stati Uniti, il franco francese, la libbra sterlina, lo yen, nonché ogni altra moneta eventualmente designata da un'organizzazione monetaria internazionale competente, correntemente utilizzata per effettuare pagamenti a titolo di transazioni internazionale e correntemente negoziata sui principali mercati dei cambi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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