AccordoTitolo VIII

Art. 70

Riciclaggio del denaro

In vigore dal 17 apr 1998
Riciclaggio del denaro 1. Le Parti riconoscono la necessità di adoperarsi e di collaborare onde impedire che i loro sistemi finanziari vengano utilizzati per riciclare i proventi delle attività illecite in generale e dei reati connessi alla droga in particolare. 2. La cooperazione in questo settore comprende un'assistenza amministrativa e tecnica volta a definire norme adeguate contro il riciclaggio del denaro equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunità e dai consessi internazionali, compresa la Task Force Azione finanziaria (FATF).
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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;98#art-a-70

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