Accordo›Titolo VI
Art. 58
Servizi finanziari
In vigore dal 17 apr 1998
Servizi finanziari
La cooperazione è volta ad agevolare l'inserimento della Repubblica di Armenia nei sistemi di transazioni reciproche universalmente accettati. Si fornirà assistenza tecnica per:
- lo sviluppo dei servizi bancari nonché di un mercato comune delle risorse creditizie e l'inserimento della Repubblica di Armenia nei sistemi di transazioni reciproche universalmente accettati;
- lo sviluppo di un sistema tributario e delle istituzioni fiscali nella Repubblica di Armenia, gli scambi di esperienze e la formazione del personale in materia fiscale;
- lo sviluppo dei servizi assicurativi, anche per creare un contesto favorevole alla partecipazione delle società comunitarie alla costituzione di joint venture nel settore assicurativo della Repubblica di Armenia, nonché lo sviluppo dell'assicurazione sui crediti all'esportazione.
La cooperazione contribuisce in particolare a sviluppare le relazioni tra la Repubblica di Armenia e gli Stati membri nel settore dei servizi finanziari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;98#art-a-58