Accordo›Titolo II
Art. 5
In vigore dal 17 apr 1998
Le Parti avviano un regolare dialogo politico, che intendono sviluppare e intensificare per accompagnare e consolidare il ravvicinamento tra la Comunità e la Repubblica di Armenia, sostenere i mutamenti politici ed economici in corso in questo paese e contribuire ad instaurare nuove forme di cooperazione. Detto dialogo politico:
- rafforzerà i vincoli della Repubblica di Armenia con la Comunità e i suoi Stati membri, e quindi con l'intera comunità degli Stati democratici. La convergenza economica raggiunta grazie al presente accordo consentirà di intensificare le relazioni politiche;
- condurrà ad una progressiva convergenza delle posizioni sulle questioni internazionali di reciproco interesse, aumentando così la sicurezza e la stabilità nella regione e favorendo il futuro sviluppo degli Stati indipendenti della regione Transcaucasica,
- impegnerà le Parti a collaborare per rafforzare la stabilità e la sicurezza in Europa, il rispetto dei principi democratici, il rispetto e la promozione dei diritti dell'uomo, in particolare delle minoranze, e a consultarsi, all'occorrenza, sulle relative questioni.
Il dialogo può svolgersi a livello regionale, onde contribuire a risolvere conflitti e tensioni regionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;98#art-a-5