Accordo

Art. 23

In vigore dal 17 apr 1998
1. Secondo le rispettive legislazioni e normative, la Comunità e gli Stati membri concedono alle società armene, definite all', lettera d), stabilite sul loro territorio, un trattamento non meno favorevole di quello concesso a qualsiasi paese terzo. 2. Fatte salve le riserve elencate all'allegato IV, la Comunità e gli Stati membri concedono alle consociate delle società armene stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attività, di quello concesso alle società comunitarie. 3. La Comunità e gli Stati membri concedono alle filiali delle società armene stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attività, di quello concesso alle filiali di società dei paesi terzi. 4. La Repubblica di Armenia concede alle società comunitarie, definite all', lettera d), che si stabiliscono sul suo territorio, un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle sue società o, se migliore, alle società dei paesi terzi. Essa concede inoltre alle consociate e alle filiali di società comunitarie stabilite sul suo territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attività, di quello concesso alle sue società e filiali oppure, se migliore, alle società o filiali di paesi terzi.
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