AccordoTitolo XI

Art. 88

In vigore dal 17 apr 1998
Il comitato parlamentare di cooperazione può chiedere tutte le informazioni utili per quanto riguarda l'applicazione del presente accordo al consiglio di cooperazione, che gli fornisce dette informazioni. Il comitato parlamentare di cooperazione è informato delle raccomandazioni del consiglio di cooperazione. Il comitato parlamentare di cooperazione può presentare raccomandazioni al consiglio di cooperazione.
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