Accordo›Titolo IX
Art. 76
In vigore dal 17 apr 1998
Le Parti si impegnano a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazione culturale. All'occorrenza, si possono estendere alla Repubblica di Azerbaigian i programmi di cooperazione culturale della Comunità o di uno o più Stati membri nonché sviluppare altre attività di reciproco interesse.
La cooperazione può comprendere:
- scambi di informazioni e di esperienze nell'ambito della tutela e della conservazione dei monumenti e dei siti storici (patrimonio architettonico);
- scambi culturali tra istituzioni, artisti e altri operatori artistici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;97#art-a-76