Accordo

Art. 39

In vigore dal 17 apr 1998
1. Il trattamento della nazione più favorita concesso a norma del presente titolo non si applica ai vantaggi fiscali che le Parti concedono o concederanno in base ad accordi tesi a evitare la doppia imposizione o ad altre intese fiscali. 2. Nessun elemento del presente titolo può essere interpretato nel senso di impedire alle Parti di adottare o di applicare qualsiasi misura volta a prevenire l'elusione e l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi tesi ad evitare la doppia imposizione e altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale. 3. Nessun elemento del presente titolo può essere interpretato nel senso di impedire agli Stati membri o alla Repubblica di Azerbaigian di fare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, tra contribuenti la cui situazione non è identica, in particolare per quanto riguarda il luogo di residenza.
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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;97#art-a-39

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