Accordo›Titolo XI
Art. 105
In vigore dal 17 apr 1998
Qualora, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di alcune sue parti siano applicate mediante un accordo interinale tra la Comunità e la Repubblica di Azerbaigian, le Parti decidono che, nella fattispecie, per "data di entrata in vigore dell'accordo" si intende la data di entrata in vigore dell'accordo interinale.
Fatto a Lussembourgo, addì ventidue aprile millenovecentonovantasei.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;97#art-a-105