Art. 3
In vigore dal 15 apr 1998
1. L'unità nazionale incaricata di svolgere le funzioni elencate nell' della convenzione è l'Unità nazionale EUROPOL, istituita nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza.
2. Il Dipartimento della pubblica sicurezza può destinare, fuori dal territorio nazionale, personale appartenente all'Unità nazionale EUROPOL per i compiti di ufficiale di collegamento di cui all' della convenzione.
3. Il servizio prestato dagli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza nell'ambito dell'EUROPOL, dell'Unità nazionale e degli altri organismi istituiti presso il Dipartimento della pubblica sicurezza con compiti di coordinamento e di cooperazione internazionale è equivalente, agli effetti dello sviluppo della carriera, al periodo di comando, nei rispettivi gradi, presso i Corpi di appartenenza.
Storico versioni
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