Convenzione›Titolo II
Art. 9
DIRITTO DI ACCESSO AL SISTEMA DI INFORMAZIONE
In vigore dal 15 apr 1998
DIRITTO DI ACCESSO AL SISTEMA DI INFORMAZIONE
1. Il diritto di introdurre direttamente dati nel sistema di informazione, come pure di richiamarli dal medesimo, è riservato alle unità nazionali, agli ufficiali di collegamento, al direttore, ai vicedirettori e agli agenti dell'Europol debitamente autorizzati.
Il richiamo di dati è permesso nella misura in cui sia necessario allo svolgimento di compiti specifici e avviene nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nonché delle procedure dell'unità all'uopo incaricata, semprechè la presente convenzione non contenga altre disposizioni.
2. Soltanto l'unità che ha introdotto i dati è autorizzata a modificarli, rettificarli o cancellarli. Se un'unità ha motivo di ritenere che alcuni dati di cui all', paragrafo 2 non siano corretti, o se desidera completarli, ne avverte al più presto l'unità che li ha introdotti, la quale deve immediatamente verificare questa comunicazione e, se necessario, modificare, completare, rettificare o cancellare i dati. Qualora il sistema contenga dati di cui all', paragrafo 3 riguardanti una persona, ogni unità può completarli introducendo ulteriori dati di cui alla medesima disposizione. In caso di contraddizione palese tra tali dati, le unità interessate si accordano tra di loro. Se un'unità intende cancellare completamente i dati di cui all', paragrafo 2, da essa introdotti riguardo a una persona sulla quale altre unità hanno introdotto dati di cui, all', paragrafo 3, la responsabilità per la protezione dei dati prevista all', paragrafo 1 e il diritto di modificare, completare, rettificare e cancellare tali dati ai sensi dell', paragrafo 2 spettano all'unità che subito dopo di essa ha introdotto dati di cui all', paragrafo 3 su detta persona. L'unità che intende cancellare i dati ne informa l'unità cui viene trasferita la responsabilità in materia di protezione dei dati.
3. L'unità che richiama, introduce o modifica dati nel sistema d'informazione è responsabile della legittimità di tali operazioni;
tale unità deve poter essere individuata. La comunicazione delle informazioni tra le unità nazionali e le autorità competenti degli Stati membri è disciplinata dalla legislazione nazionale.
Storico versioni
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