Art. 1
In vigore dal 9 apr 1998
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e reciproca assistenza nel campo del controllo valutario, delle operazioni di importazione ed esportazione e in materia di lotta al riciclaggio, fatto a Roma il 29 luglio 1996.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;77#art-1