Art. 1

In vigore dal 9 apr 1998
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e reciproca assistenza nel campo del controllo valutario, delle operazioni di importazione ed esportazione e in materia di lotta al riciclaggio, fatto a Roma il 29 luglio 1996.
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