Trattato
Art. 21
In vigore dal 8 apr 1998
Il presente Trattato sarà ratificato in conformità con i meccanismi costituzionali di ciascuna delle Parti Contraenti ed entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica.
Fatto a Roma il 9 febbraio 1996 in duplice esemplare, ciascuno in lingua italiana e in lingua inglese, entrambi i testi aventi uguale valore. In caso di divergenza, prevarrà il testo inglese.
PER LA REPUBBLICA ITALIANA PER LO STATO DI ERITREA
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;72#art-t-21