Trattato
Art. 14
In vigore dal 8 apr 1998
Le Parti Contraenti faciliteranno lo sviluppo a diversi livelli delle relazioni tra enti territoriali, fondazioni, istituzioni, sindacati, associazioni e cittadini dei due Paesi.
Esse faciliteranno altresì gli scambi giovanili, nonché i gemellaggi e gli scambi tra singole città e regioni dei due Paesi.
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