Trattato

Art. 14

In vigore dal 8 apr 1998
Le Parti Contraenti faciliteranno lo sviluppo a diversi livelli delle relazioni tra enti territoriali, fondazioni, istituzioni, sindacati, associazioni e cittadini dei due Paesi. Esse faciliteranno altresì gli scambi giovanili, nonché i gemellaggi e gli scambi tra singole città e regioni dei due Paesi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1998-03-23;72#art-t-14

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo