Art. 3

In vigore dal 7 apr 1998
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 145 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 ed in lire 180 milioni annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Art. 3 Ratifica ed esecuzione del protocollo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista del Vietnam, fatto ad Hanoi il 5 gennaio 1992. — Testo vigente | Portale Normativo