Accordo
Art. 1
In vigore dal 19 apr 1998
ACCORDO EUROPEO
CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE
TRA LE COMUNITÀ EUROPEE
E I LORO STATI MEMBRI, CHE AGISCONO NEL QUADRO
DELL'UNIONE EUROPEA, DA UNA PARTE, E
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, DALL'ALTRA
IL REGNO DEL BELGIO,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e del trattato sull'Unione europea, in appresso denominati "Stati membri",
e
LA COMUNITÀ EUROPEA, LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA E LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in appresso denominate "la Comunità",
che agiscono nel quadro dell'Unione europea,
da una parte
e la REPUBBLICA DI SLOVENIA,
in appresso denominata "Slovenia",
dall'altra,
RICORDANDO i legami storici fra le Parti e i valori comuni che condividono;
RICONOSCENDO che la Comunità e la Slovenia desiderano rafforzare tali legami e instaurare una relazione intensa e duratura, basata sulla reciprocità e sul mutuo interesse, che favorisca la partecipazione della Slovenia al processo di integrazione europea, consolidando e ampliando i rapporti già avviati, in particolare con l'accordo di cooperazione e con il protocollo relativo alla cooperazione finanziaria firmati il 5 aprile 1993 tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia, entrati in vigore il 1 settembre 1993, con l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Slovenia, firmato il 5 aprile 1993;
CONSIDERANDO che le relazioni tra le Parti nel settore dei trasporti terrestri continuano a essere disciplinate dall'accordo sui trasporti firmato il 5 aprile 1993 tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia, entrato in vigore il 29 luglio 1993;
CONSIDERANDO le opportunità di instaurare una relazione qualitativamente diversa offerte dall'affermarsi di un nuovo sistema democratico in Slovenia;
CONSIDERANDO che le Parti si sono impegnate e rafforzare le libertà politiche ed economiche che costituiscono le fondamenta dell'associazione;
RICONOSCENDO che si è instaurato in Slovenia un nuovo ordinamento politico, che rispetta lo Stato di diritto e i diritti umani, compresi i diritti delle minoranze, e che prevede un sistema pluripartitico con elezioni libere e democratiche;
RICONOSCENDO che la Comunità è disposta a contribuire al consolidamento di questo nuovo ordine democratico e a sostenere la creazione in Slovenia di un nuovo ordinamento economico basato sui principi del libero mercato;
CONSIDERANDO il preciso impegno assunto dalle Parti per la piena applicazione di tutti i principi e di tutte le disposizioni del processo CSCE contenuti, in particolare, nell'atto finale della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa (CSCE), nel documento di Helsinki del 1992, nel vertice di Budapest del 1994 e nella Carta di Parigi per una nuova Europa;
CONSAPEVOLI dell'importanza del presente accordo europeo, in appresso denominato "l'accordo", per instaurare in Europa un sistema stabile basato sulla cooperazione, che abbia nell'Unione europea uno dei suoi fondamenti;
PERSUASI che la piena realizzazione dell'associazione non può essere disgiunta dell'attuazione concreta delle riforme politiche, economiche e giuridiche in Slovenia, nonché dall'introduzione dei fattori necessari alla cooperazione e al ravvicinamento tra i sistemi delle Parti, segnatamente alla luce delle conclusioni della conferenza CSCE di Bonn;
DESIDERANDO istituire un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse;
RICONOSCENDO l'importanza del contributo che il Patto per la stabilità in Europa può dare alla promozione della stabilità e dei rapporti di buon vicinato nella regione e confermando la loro ferma volontà di collaborare per il successo dell'iniziativa;
TENENDO CONTO dell'intenzione della Comunità di fornire alla Slovenia un appoggio determinante per l'attuazione delle riforme e di aiutarla e sostenere le conseguenze sociali ed economiche del riadeguamento strutturale;
TENENDO CONTO altresì dell'intenzione della Comunità di creare strumenti di cooperazione e di assistenza economica, tecnica e finanziaria su basi globali e pluriennali;
CONSIDERANDO l'impegno assunto delle Parti in materia di libero scambio, basato sui principi contenuti nell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994, in appresso denominato "GATT 1994", modificato dai negoziati commerciali dell'Uruguay Round, e tenendo conto della creazione dell'Organizzazione mondiale del commercio, in appresso denominata "OMC";
CONSIDERANDO che la Comunità e la Slovenia si sono impegnata a rispettare i principi contenuti nella Carta europea per l'energia del 17 dicembre 1991 e nella dichiarazione della Conferenza di Lucerna dell'aprile 1993;
TENENDO PRESENTI le disparità economiche e sociali esistenti tra la Comunità e la Slovenia e riconoscendo pertanto che gli obiettivi dell'associazione dovrebbero essere conseguiti tramite adeguate disposizioni del presente accordo;
CONSIDERANDO gli obiettivi degli accordi firmati a Osimo nel novembre 1975 fra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia, di cui la Repubblica di Slovenia è uno degli Stati successori, e in particolare dell'accordo sulla promozione della cooperazione economica tra i due paesi;
PERSUASI che il presente accordo creerà un nuovo clima per le loro relazioni economiche e in particolare per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, strumenti indispensabili della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento tecnologico in Slovenia;
DESIDERANDO instaurare una cooperazione culturale e sviluppare gli scambi di informazioni;
CONSAPEVOLI che l'obiettivo finale della Slovenia è entrare a far parte dell'Unione europea e del fatto che la presente associazione, a giudizio delle Parti, contribuirà al conseguimento di tale obiettivo;
TENENDO CONTO della strategia di preparazione all'adesione adottata del Consiglio europeo di Essen del dicembre 1994 che si traduce politicamente nell'avvio, tra gli Stati associati e le istituzioni dell'Unione europea, di relazioni strutturate tali da favorire la fiducia reciproca e da creare un contesto per risolvere le questioni di interesse comune,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
1. È istituita un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Slovenia, dall'altra.
2. Gli obiettivi di tale associazione sono:
- costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra le
Parti che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche;
- promuovere l'espansione degli scambi e relazioni economiche
armoniose tra le Parti, incentivando così uno sviluppo economico dinamico e la prosperità della Slovenia;
- instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra la
Comunità e la Slovenia che copra quasi interamente il commercio tra le Parti;
- sostenere gli sforzi della Slovenia volti a sviluppare la sua
economia e a portare a termine la sua trasformazione in un'economia di mercato;
- definire un contesto adeguato per la graduale integrazione della
Slovenia nell'Unione europea. A tal fine, la Slovenia dovrà adoperarsi per soddisfare i necessari presupposti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;108#art-a-1