Art. 3

In vigore dal 19 mar 1998
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 522 milioni per l'anno 1997 ed in lire 448 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente ridu zione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo par zialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occor renti variazioni di bilancio.
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