Art. 5

LEGGE 7 gennaio 1998, n. 11

In vigore dal 21 feb 1998
1. All' del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, i commi 8 e 9 sono abrogati. Nota all': - Si trascrive il testo dei commi 8 e 9 dell' del D.Lgs. 29 marzo 1993, n. 119, recante: "Disciplina del cambiamento delle generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia": " (Effetti del decreto di cambiamento delle generalità). - 1.-7. (Omissis). 8. L'esame in dibattimento della persona nei confronti della quale è stato emesso il decreto di cambiamento delle generalità è svolto ai sensi dell'art. 147-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. 9. Quando nel dibattimento occorre procedere a ricognizione della persona protetta o ad altro atto per l'assunzione del quale è necessaria l'osservazione diretta del corpo della persona, il giudice, a seconda dei casi ed ove occorra, ne autorizza od ordina la citazione o ne dispone l'accompagnamento coattivo. In tale caso, durante tutto il tempo in cui la persona è presente nell'aula di udienza, il dibattimento si svolge a porte chiuse a norma del primo periodo del comma 2 dell'art. 473 del codice di procedura penale. Se l'atto da assumere non ne rende necessaria l'osservazione, il giudice dispone le cautele idonee ad evitare che sia visibile il volto della persona".
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