Titolo IICapo I

Art. 33

Progetti per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale.

In vigore dal 1 gen 1998
(Progetti per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale). 1. Dopo il comma 34 dell' della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è inserito il seguente: "34-bis. Per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale le regioni elaborano specifici progetti sulla scorta di criteri e parametri fissati dal Piano stesso. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della sanità, individua i progetti ammessi a finanziamento utilizzando le quote a tal fine vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi del comma 34. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni".
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