Titolo I

Art. 18

Imposta erariale regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili

In vigore dal 10 dic 2000
Imposta erariale regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili 1. È istituita un'imposta erariale regionale sulle emissioni sonore in aggiunta ai diritti di approdo e di partenza degli aeromobili, previsti dall' della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 434. 2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell', comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti e della navigazione, è emanato il regolamento concernente le modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dell'imposta di cui al comma 1, nonché la misura dell'aliquota, commisurata alla rumorosità degli aeromobili, secondo le norme internazionali di certificazione acustica. 3. L'importo totale dei versamenti dell'imposta di cui al comma 1, risultante in sede consuntiva, è assegnato nell'anno successivo allo stato di previsione degli assessorati regionali per essere destinato, con modalità stabilite dagli stessi assessorati, a sovvenzioni ed indennizzi alle amministrazioni ed ai soggetti residenti nelle zone limitrofe agli aeroscali.

Note all'articolo

  • La L. 21 novembre 2000, n. 342 ha disposto (con l'art. 95, comma 1) che a decorrere dal 1° gennaio 2001 e' soppressa l'imposta erariale regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili di cui all'articolo 18 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

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